Certificazione energetica

La Comunità Europea, attraverso la Direttiva 2002/91/CE sul "Rendimento energetico nell’edilizia" (che sarà sostituita, con effetto dal 1º febbraio 2012, dalla Direttiva 2010/31/CE) e la Direttiva 2006/32/CE sull’ "Efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici", ha indicato la direzione verso cui i paesi della Comunità Europea dovevano muoversi in termini di Efficienza Energetica. Prioritario diventava quindi la riduzione dei consumi energetici attraverso il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonchè delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l’efficacia sotto il profilo dei costi.

La Direttiva 2010/31/CE, che promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonchè delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi, è entrata in vigore dal 9 luglio 2010, e abrogherà, a partire dal 1º febbraio 2012, la Direttiva 2002/91/CE. Tale direttiva prevede che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia "quasi" zero.

Come si è mossa l’ Italia?
La Direttiva 2002/91/CE doveva essere adottata dai paesi europei entro 3 anni dalla sua pubblicazione della Direttiva Europea (scadenza 4 gennaio 2006). L’Italia recepisce tale direttiva con il DLgs 192/05, entrato in vigore pochi mesi prima della scadenza, ovvero l’ 8 ottobre 2005, modificato ed integrato successivamente dal Decreto Legislativo DLgs 311/06. L’attuazione completa del DLgs 192/05 (vedasi art. 4) era però demandata alla pubblicazione di uno o più decreti che definissero:

  • i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi degli impianti
  • i criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonchè per l’edilizia pubblica e privata
  • i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per i certificatori energetici

Il primo di questi decreti (in attuazione ai punti 1 e 2 sopra indicati) è stato pubblicato in G.U. il 10 giugno 2009. Il DPR 59/09 introduce infatti un nuovo quadro di disposizioni (obbligatorie dal 25/06/2009) in sostituzione dell’ Allegato I del DLgs 192/05. In assenza del decreto di attuazione del punto 3 e di specifiche regionali, per i requisti professionali e i criteri di accreditamento per i certificatori energetici, si farà riferimento all’Allegato III del DLgs 115/2008.

L’ultimo decreto attuativo, relativo ai requisiti degli esperti nella certificazione energetica, è stato pubblicato nella GU 149 del 27/06/2013. Il DPR 75/2013 ha definito i requisiti professionali richiesti per diventare un certificatore energetico, ovvero un tecnico abilitato al rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

L’attuazione della Direttiva 2006/32/CE è stata invece demandata al DLgs 115/08, che al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e alla tutela dell’ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia sotto il profilo costi e benefici..

La Certificazione Energetica in Lombardia
La Regione Lombardia attraverso la DGR 8/5018, in vigore dal 1 settembre 2007, ha introdotto l’ obbligo della Certificazione Energetica. La DGR 8/5018 è stata successivamente modificata ed integrata dalla DGR 8/5773 e dalla DGR 8/8745, entrata in vigore dal 26 ottobre 2009. La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, secondo la seguente scadenza temporale:

  • dal 1º settembre 2007 nel caso di: edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%; per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero edificio che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;
  • dal 1º settembre 2007 ed entro il 1º luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 mq;per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
  • dal 1º gennaio 2008 nel caso di contratti Servizio Energia e Servizio Energia "Plus", nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati e di provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purchè le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1º gennaio 2008 e purchè le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal punto 9 della DGR 8/8745.
  • dal 26 ottobre 2009, nel caso di contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico.
  • dal 1º luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari
  • dal 1º luglio 2010, nel caso di contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.

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