Normativa Certificazione energetica

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La Comunità Europea, attraverso la Direttiva 2002/91/CE sul "Rendimento energetico nell’edilizia" (che è stata sostituita, con effetto dal 1º febbraio 2012, dalla Direttiva 2010/31/CE) e la Direttiva 2006/32/CE sull’ "Efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici", ha indicato la direzione verso cui i paesi della Comunità Europea dovevano muoversi in termini di Efficienza Energetica. Prioritario diventava quindi la riduzione dei consumi energetici attraverso il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonchè delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l’efficacia sotto il profilo dei costi.

La Direttiva 2010/31/CE, che promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonchè delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi, entrata in vigore dal 9 luglio 2010, ha abrogato, a partire dal 1º febbraio 2012, la Direttiva 2002/91/CE. Tale direttiva ha previsto che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia "quasi" zero.

La Direttiva (UE) 2018/844 ha modificato sia la precedente Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD) sia la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

La Direttiva (UE) 2018/844 ha introdotto l’obbligo di installare infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti.

Obiettivi principali della Direttiva (UE) 2018/844:

  • Accelerare la ristrutturazione degli edifici esistenti, rendendoli più efficienti dal punto di vista energetico e riducendo le loro emissioni di carbonio. L’Unione Europea mira a decarbonizzare il parco immobiliare entro il 2050.
  • Promuovere tecnologie intelligenti negli edifici per ottimizzare il loro funzionamento, migliorare il comfort degli occupanti e favorire l’interazione con la rete energetica.
  • Sostenere la mobilità elettrica, attraverso misure che favoriscano lo sviluppo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici negli edifici, sia nuovi che sottoposti a ristrutturazioni importanti.
  • Migliorare l’uso del sistema di certificazione delle prestazioni energetiche, assicurando che i certificati forniscano informazioni chiare e raccomandazioni per migliorie convenienti.

Come si è mossa l’ Italia?
La Direttiva 2002/91/CE doveva essere adottata dai paesi europei entro 3 anni dalla sua pubblicazione della Direttiva Europea (scadenza 4 gennaio 2006). L’Italia ha recepito tale direttiva con il DLgs 192/05, entrato in vigore pochi mesi prima della scadenza, ovvero l’ 8 ottobre 2005, modificato ed integrato successivamente dal Decreto Legislativo DLgs 311/06. L’attuazione completa del DLgs 192/05 (vedasi art. 4) era però demandata alla pubblicazione di uno o più decreti che definissero:

  • i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi degli impianti
  • i criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonchè per l’edilizia pubblica e privata
  • i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per i certificatori energetici

Il primo di questi decreti (in attuazione ai punti 1 e 2 sopra indicati) è stato pubblicato in G.U. il 10 giugno 2009. Il DPR 59/09 introduce infatti un nuovo quadro di disposizioni (obbligatorie dal 25/06/2009) in sostituzione dell’ Allegato I del DLgs 192/05. In assenza del decreto di attuazione del punto 3 e di specifiche regionali, per i requisti professionali e i criteri di accreditamento per i certificatori energetici, si farà riferimento all’Allegato III del DLgs 115/2008.

L’ultimo decreto attuativo, relativo ai requisiti degli esperti nella certificazione energetica, è stato pubblicato nella GU 149 del 27/06/2013. Il DPR 75/2013 ha definito i requisiti professionali richiesti per diventare un certificatore energetico, ovvero un tecnico abilitato al rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

L’attuazione della Direttiva 2006/32/CE è stata invece demandata al DLgs 115/08, che al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e alla tutela dell’ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia sotto il profilo costi e benefici..

Il recepimento della Direttiva 2010/31/UE non ’ avvenuto con un unico atto, ma attraverso un’evoluzione della normativa nazionale già esistente. Il pilastro fondamentale rimane il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che è stato successivamente e ripetutamente modificato e integrato da vari provvedimenti per allinearsi alle prescrizioni della direttiva del 2010. Tra i provvedimenti attuativi di rilievo si segnalano i Decreti Interministeriali del 26 giugno 2015 (i cosiddetti "Decreti Parametri Minimi", "Decreto Linee Guida APE" e "Decreto Relazione Tecnica").

La Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (Energy Efficiency Directive - EED) è stata recepita attraverso il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Infine la Direttiva (UE) 2018/844 è stata recepita nell’ordinamento nazionale tramite il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48. Questo decreto ha introdotto modifiche significative alla disciplina nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, allineandola alle nuove regole europee.

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