Detrazione Fiscale 50%

Il DL 83/2012 (Decreto per lo sviluppo e la crescita convertito in legge n. 134/2012) aveva introdotto nell’art. 11 la misura che portava il bonus fiscale per le ristrutturazioni edilizie dal 36% al 50%, ma solo fino al 30 giugno 2013 portando il tetto massimo di spesa dai 48.000 € ai 96.000 € per ogni unità immobiliare oggetto di ristrutturazione. Il Governo Letta, attraverso il Decreto Legge n. 63/2013 aveva ulteriormente prorogato lo sgravio fiscale del 50%, portando la scadenza per accedere a tali incentivi al 31 dicembre 2013 ed estendendo l’agevolazione fiscale del 50% anche all’acquisto di mobili, cucine, arredi finalizzati all’arredamento della singola unità abitativa oggetto di ristrutturazione, fissando il tetto massimo di spesa a 10.000 €. Le successive Leggi di Stabilità hanno prorogato tali benefici (detrazione IRPEF) fino al 31 dicembre 2015, confermando il limite massimo di spesa di 96.000 € per unità immobiliare, per le spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015. La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. La cosa interessante, da sottolineare, è che colui che possiede più immobili può detrarre fino a 96.000 € per ciascuna unità immobiliare. Ad esempio se effettuo bonifici per 50.000 € per opere di ristrutturazione edilizia, ho diritto ad un bonus fiscale di 25.000 €. Ogni anno, per 10 anni, inserirò nella dichiarazione dei redditi, 2.500 € a detrazione. Dal 1º gennaio 2016 la detrazione sarà riportata al 36% (a meno di ulteriori proroghe del Governo) e con il limite di 48.000 € per unità immobiliare.

La legge di Stabilità 2015 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015. A prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 € e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.

Proroga detrazione 50% al 31 dicembre 2016
La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato la detrazione 50% ed il bonus mobili fino a tutto il 2016. Per cui si tornerà alla detrazione 36% solo a partire dal 1º gennaio 2017, a meno di ulteriori proroghe. Per conoscere tutte le novità potete leggere il seguente articolo: Proroga detrazione fiscale 50%.

Soggetti che possono accedere alle detrazioni
Possono accedere alla detrazione 50% i proprietari degli immobili residenziali, gli affittuari con regolare contratto ed il familiare convivente. Anche i non residenti in Italia possono usufruire del bonus se possono dimostrare di avere sostenuto la spesa per la ristrutturazione edilizia. Riporto un elenco dei soggetto che possono usufruire di questo beneficio fiscale:

  • proprietari o nudi proprietari
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • locatari o comodatari
  • soci di cooperative divise e indivise
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Lavori per i quali spettano le agevolazioni
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti:

  • interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
  • spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  • gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
  • i lavori finalizzati alla:
    • eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi;
    • realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna;
  • adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (ad esempio porte blindate o rinforzate, apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione, installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti, tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro,..);
  • interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (ad esempio installazione di pannelli fotovoltaici);
  • interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
  • interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Modalità di pagamento
I pagamenti dovranno essere fatti attraverso un bonifico bancario o postale, intestato a colui che usufruisce della detrazione, con indicazione della causale di pagamento. Andranno inoltre comunicati: il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di P.IVA ed il codice fiscale dell’impresa che esegue i lavori. Le spese relative a oneri di urbanizzazione, imposte di bollo, autorizzazioni, denunce di inizio lavori devono essere invece pagate in altro modo, non essendo possibile in questi casi effettuare un bonifico. Nel caso di controlli dovranno essere esibite le fatture e le ricevute che dimostrano le spese effettuate, pena la perdita del diritto alla detrazione.

Per maggiori informazioni potete scaricare la seguente Guida dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata ad aprile 2015:

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